Federalismo e premierato, ovvero, del rovesciamento della Costituzione e della negazione del costituzionalismo
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(Da: www.associazionedeicostituzionalisti.it     09/09/2004)

 

Va detto chiaramente: il progetto approvato dal Senato, in prima lettura, il 25 marzo scorso non è di revisione costituzionale, fuoriesce dalla previsione dell’articolo 138, non soltanto per la quantità e diversità delle norme e degli istituti che pretende sopprimere, sostituire, distorcere, ma perché mira al rovesciamento della Costituzione. Tende a sostituirne la specifica ragion d’essere, quella di legittimare costituzionalmente la costruzione di una democrazia avanzata, che conformi i rapporti economici e sociali ai principi della libertà e della dignità umana, della giustizia e dell’eguaglianza sostanziale. L’approvazione del progetto del Governo non modificherebbe soltanto la seconda parte del testo costituzionale, inciderebbe profondamente sulla prima, quella che statuisce i principi dell’ordinamento e riconosce i diritti dei cittadini. Le due Parti della Costituzione sono connesse, la seconda è funzionale alla prima. Il rapporto tra principi e diritti, da una parte, e istituzioni che definiscono e regolano il potere, dall’altra, ammette sicuramente innovazioni, anche significative. Ma a condizione che risultino rigorosamente coerenti con la finalizzazione intangibile dell’ordinamento, dettata dalle norme fondamentali e dai diritti inviolabili e dotate di una funzionalità credibile e condivisa non inferiore a quella offerta dalle disposizioni che si intendono sostituire. Non sono invece ammissibili normative strumentali ad altre finalità istituzionali. Non è costituzionalmente legittimo modificare direttamente la seconda Parte della Costituzione e surrettiziamente, ma efficacemente e fatalmente, la prima Parte. Valga l’esempio dei ‘livelli essenziali’ (artt. novellati 117, secondo comma, 120 secondo comma) la cui introduzione riduce il significato e la portata del principio di eguaglianza (primo e secondo comma dell’art. 3) Ai diritti sociali si assicura una garanzia minimale, il sistema che ne risulta ammette la differenziazione, consentirà programmaticamente non l’eguaglianza ma la disparità di trattamento che viene riconosciuta, addirittura sancita, … ‘costituzionalizzata’.

 

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