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Organigramma

ARTICOLO l
E’ costituita un’associazione denominata “Centro Studi Politici e Sociali – Franco Maria Malfatti Onlus”, con sede in Terni Via Pinturicchio n. 4.

ARTICOLO 2
L’associazione non ha scopo di lucro, proponendosi l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed ha per obiettivi: organizzare la ricerca, corsi, anche nell’ambito dei progetti comunitari, convegni, congressi, tavole rotonde, approfondimenti nel campo della cultura, della politica e dell’economia e tutte le attività ad esse connesse meglio descritte nell’art. 3 dello statuto, composto di n. 20 articoli, che approvato dalle parti e da queste e da me Notaio sottoscritto si allega al presente atto sotto la lettera

ARTICOLO 3
A comporre il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per tre esercizi sociali vengono nominati i signori:
Mazzocchi Edoardo Presidente;
Dotto Sergio Vice Presidente Vicario;
Breccia Gisleno Tesoriere;
Armeni Maria;
Rotili Antonio;
Pettorossi Vittorio Emanuele;
Stentella Danilo;
membri.

ARTICOLO 4
La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell’Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’eventuale riconoscimento dell’Associazione se si considerasse necessario e conveniente presso le Autorità competenti e quella intesa all’acquisto da parte dell’Associazione medesima della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra al Consiglio Direttivo è data facoltà di apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 6
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell’associazione. Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia che ho quindi letto con l’allegato ai comparenti i quali a mia domanda lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono come appresso e nel margine dell’altro foglio e nell’allegato.
Consta di due fogli ed occupa tre pagine intere e quanto della presente.

F.to Edoardo Mazzocchi
F.to Danilo Stentella
F.to Vittorio Emanuele Pettorossi
F.to Antonio Rotili
F.to Gisleno Breccia
F.to Maria Armeni
F.to Sergio Dotto

F.to Vincenzo Clericò

Allegato “A” al Rep. n. 12471/5084
STATUTO SOCIALE del “CENTRO STUDI POLITICI E SOCIALI FRANCO MARIA MALFATTI”

ARTICOLO 1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione denominata “Centro Studi Politici e Sociali – Franco Maria Malfatti Onlus”.
E’ fatto obbligo all’associazione di usare nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acronimo “ONLUS”, come previsto Dlgs. 0/97 con scopi di solidarietà sociale in quanto associazione di volontariato si sensi dalla L. 266/91.

ARTICOLO 2 – Sede
Essa ha sede in Terni, Via Pinturicchio n. 4.

ARTICOLO 3 – Scopo
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché‚ fondi, riserve capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Essa ha per obiettivi:
– organizzare la ricerca, corsi, anche nell’ambito dei progetti comunitari, convegni, congressi, tavole rotonde, approfondimenti nel campo della cultura, della politica e dell’economia;
– partecipare a ricerche, convegni e dibattiti organizzati da altri;
– stipulare convenzioni e promuovere collaborazioni con altre organizzazioni culturali sia italiane che estere che si propongano le medesime finalità sociali;
– organizzare borse di studio in relazione al compimento di studi specializzati nel campo del pensiero politico, sociologico, culturale dell’economia ed in particolare dell’economia solidale;
– sostenere lo sviluppo della ricerca, con particolare riferimento al pensiero politico, sociale e alla tutela del patrimonio dei beni culturali e paesaggistici, anche in collaborazione e partecipazione con enti pubblici e privati;
– curare la pubblicazione di studi, ricerche ed approfondimenti attraverso la stampa periodica e la realizzazione di monografie, avvalendosi di ogni utile strumento multimediale messo a disposizione dalla tecnologia;
– costituire un sistema a rete sul territorio, anche mediante realizzazione di sedi distaccate nei luoghi che saranno ritenuti più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
L’associazione per lo svolgimento della propria attività potrà avvalersi di contributi pubblici, nazionali e comunitari, e potrà comunque svolgere tutte le operazioni necessarie ed utili al conseguimento del proprio scopo sociale.
Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l’intervento dei soci, nei campi indicati. A tale scopo l’associazione potrà raccogliere fondi con le modalità che la stessa intenderà avviare. In tal caso l’associazione, per garantire la trasparenza dell’operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge.
All’associazione è vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe, lo stesso vale per la devoluzione del patrimonio.
Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibera in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

ARTICOLO 5 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ARTICOLO 6 – Esercizio e bilancio
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. L’associazione annualmente redige il bilancio predisposto dal consiglio direttivo e lo sottopone per l’approvazione all’assemblea.
L’assemblea che approva il altresì quello preventivo.
I bilanci debbono restare depositati presso l’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 7 – SOCI
Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:
SOCI FONDATORI. Sono tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione o che vi hanno aderito nei primi quattro mesi dalla costituzione;
SOCI ORDINARI O EFFETTIVI. Sono coloro che vengono ammessi per delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda con indicazione delle loro generalità e dichiarazioni di accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.
SOCI ONORARI. Sono proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci regolarmente iscritti, la loro nomina deve essere approvata con la maggioranza dei voti validi ed accettata dal soggetto interessato. Non possono essere nominati più di due Soci Onorari ogni tre anni.
Il Consiglio Direttivo non può nominare più di un Socio Onorario nel triennio di riferimento. Possono essere altresì soci enti di fatto e persone giuridiche o società con scopi analoghi o affini previa domanda con indicazione degli elementi identificativi.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ARTICOLO 8
I soci fondatori, ordinari ed onorari compongono le assemblee, essi partecipano all’attività normativa e amministrativa dell’Associazione stabilite dal presente statuto e da eventuali regolamenti.
Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi sociali.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e le associazioni. Coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro il cui giudizio è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo che entro trenta giorni delibera l’ammissione. La domanda di ammissione si intende respinta se non viene deliberata entro trenta giorni dalla prima riunione successiva al ricevimento della domanda di ammissione.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa, stabilita annualmente dall’organo amministrativo.
Il pagamento delle quote dovrà avvenne entro l’anno di esercizio e comunque non oltre il 31 dicembre.
I membri del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente e Tesoriere devono versare la quota entro il 31 marzo.
In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione‚ in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall’associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di quota o contributo volontario.
La qualifica di socio è intrasmissibile.

ARTICOLO 9 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, le quali devono essere presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata da spedirsi entro il 30 settembre di ogni anno;
b) per morosità, qualora il contributo sociale non venisse corrisposto nel termine sopra stabilito;
c) per espulsione, da pronunciarsi con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia tenuto un comportamento o compiuto atti od azioni disonorevoli o contrari agli scopi dell’associazione o che comunque abbiano comportato nocumento all’associazione ed al suo andamento;
d) per morte o incapacità sopravvenuta.

ORGANI E LORO FUNZIONI

ARTICOLO 10 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Presidente;
il Presidente Onorario (carica facoltativamente assegnabile);
il Vice Presidente Vicario;
il Consiglio Direttivo;
il Tesoriere.

ARTICOLO 11 – Assemblea generale
L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione, convocato dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.
Hanno diritto di intervento all’assemblea, con capacità di elettorato attivo e passivo, tutti i soci onorari, fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote associative regolarmente iscritti da almeno 60 giorni.
Essa può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all’anno e delibera circa:
– l’approvazione del bilancio;
– la nomina delle cariche sociali e l’approvazione dei regolamenti.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla liquidazione patrimonio e sulle al tre materie riservate ad essa dalla legge.

ARTICOLO 12
L’assemblea ordinaria e straordinaria delibera con la maggioranza dei voti validi e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione.
In seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo inderogabili maggioranze previste dalla legge.
Nelle deliberazioni di responsabilità e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea viene convocata con avviso scritto spedito ai soci fondatori, onorari ed ordinari almeno sette giorni prima della riunione, contenente l’ordine del giorno, l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della prima convocazione ed occorrendo anche della seconda convocazione che potrà essere tenuta un’ora dopo la prima.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
A ciascun socio è attribuito un voto singolo ex art. 2538 c.c. già art. 2532 c.c.
Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e per delega del Consiglio Direttivo stesso, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ARTICOLO 14 – Il Presidente Onorario
Il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio Direttivo, è figura puramente onorifica da individuarsi facoltativamente, tra personalità del mondo della cultura che si siano distinte per particolari meriti nell’ambito dell’attività interna al Centro Studi, in ambito accademico o nella società ci vile. Esso coadiuva il Presidente con funzioni consultive.

ARTICOLO 15 – Il Vicepresidente Vicario
Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in tutte quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 16 – Il Consiglio Direttiva
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e dura in carica tre esercizi sociali.
Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. Il consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, di cui almeno quattro di diritto appartenenti alla categoria dei soci fondatori, la quale procederà… anche a fissarne il numero.
Il Consiglio, nel suo seno, procede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del tesoriere e del segretario.
Nel caso che venga a mancare un Consigliere, il Consiglio può procedere alla cooptazione con la maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica ed inoltre fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri.
La cooptazione di questi ultimi dovrà essere ratificata nell’assemblea immediatamente successiva.
I subentranti decadranno dalla carica come gli altri consiglieri.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con lettera da spedirsi almeno tre giorni prima dell’adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.
Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera con la maggioranza dei consiglieri presenti eccettuate le delibere riguardanti l’ammissione o l’espulsione di soci e la determinazione delle quote annuali che dovranno essere adottate con la maggioranza di due terzi dei consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo rappresentano l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Ai consiglieri non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionali in favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

ARTICOLO 17 – Il Tesoriere
Al Tesoriere sono demandati i compiti della tenuta dei libri

ARTICOLO 18 – Devoluzione
In caso di scioglimento l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’associazione ed i singoli associati, ovvero tra gli associati medesimi, nonché‚ tra l’associazione e gli eredi di un associato defunto, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l’associazione.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza. L’arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.

ARTICOLO 20
Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.